Un professionista della vendita deve superare un esame susseguente al corso agente di commercio organizzato dalla propria Regione.
L’accesso alla professione di agente di commercio si perfezione con l’iscrizione presso la Camera di Commercio, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 204/1985.
In questa legge sono espressamente chiariti, oltre ai requisiti morali, anche quelli professionali, soddisfatti i quali è possibile fare domanda di iscrizione al registro imprese.
Il primo di questi requisiti è l’aver frequentato con esito positivo (superando esame scritto ed orale) uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni.
L’esame viene sostenuto presso la locale Camera di Commercio mentre il corso può essere fatto presse enti formativi accreditati quali ad esempio le ASCOM Provinciali.
Si può evitare corso ed esame se si è in possesso di esperienza specifica avendo prestato la propria opera per almeno due anni (negli ultimi cinque) per un’impresa con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite o viaggiatore piazzista, oppure se si è conseguito un diploma di scuola media superiore (secondaria di secondo grado) di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.
In tutti gli altri casi si è obbligati ad iscriversi ad un corso agente di commercio e sostenere il relativo esame.
Al superamento con esito positivo dell’esame, sarà possibile aprire la propria posizione IVA ed iscriversi in Camera di commercio con l’apposito codice ATECO.
I rapporti con la ditta preponente verranno regolati da un apposito contratto di agenzia che, una volta sottoscritto da entrambe le parti, dovrà essere depositato.